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AVVALIMENTO

L’avvalimento é lo strumento giuridico in forza del quale è possibile partecipare a qualunque gara d’appalto anche se si è privi dei requisiti tecnico-professionali o economico-finanziari, potendo utilizzare quelli di altra azienda (Ausiliaria), con il vantaggio che il Certificato di Esecuzione Lavori risulterà in capo all’azienda Ausiliata (colei che ha avuto in prestito i requisiti).

Esistono formalmente due tipi di avvalimento:

a) AVVALIMENTO NELLA SINGOLA GARA: scopo è quello di permettere ad un’azienda priva dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipare ad una specifica gara;
b) AVVALIMENTO STABILE: scopo è quello di ottenere un’attestazione di qualificazione (SOA)

AVVALIMENTO STABILE

Per potersi configurare tale istituto, devono verificarsi alcune condizione specifiche:

1) Tra l’impresa ausiliata e l’ausiliaria deve sussistere un rapporto di controllo così come previsto dall’art. 2359 del c.c. oppure entrambe devono essere controllate da una stessa impresa;
2) L’ausiliaria deve rilasciare una dichiarazione con la quale si assume l’obbligo, sia nei confronti dell’ausiliata sia nei confronti delle stazioni appaltanti, di mettere a disposizioni le risorse oggetto dell’avvalimento per tutto il periodo di validità dell’attestato SOA;
3) L’Ausiliaria e l’Ausiliata hanno l’obbligo di comunicare le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse;
4) In relazione a ciascuna gara valgono comunque le disposizioni dei commi 8 e 9 art. 49.

AVVALIMENTO NELLA SINGOLA GARA

Il concorrente che vuole partecipare a gara tramite l’istituto dell’Avvalimento deve allegare alla domanda di partecipazione una serie di documenti inerenti proprio l’avvalimento:

1) Attestazione SOA propria (se ne è in possesso) e della ditta Ausiliaria;
2) Dichiarazione sottoscritta da un Rappresentante dell’ausiliata in grado di impegnare l’azienda per i poteri conferitigli attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alle gara con specifica indicazione di questi requisiti e dell’impresa ausiliaria;
3) una dichiarazione concernente il possesso dei requisiti di ordine generale (soggettivi quelli specificati dall’art. 38 del Codice dei Contratti Pubblici);
4) Dichiarazione sottoscritta da un rappresentante dell’impresa ausiliaria in grado di impegnare la società in virtù dei poteri conferitigli, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine tecnico ed economici oggetto di avvalimento;
5) Dichiarazione incondizionata ed irrevocabile dell’impresa ausiliaria che si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse di cui è carente il concorrente;
6) Dichiarazione dell’imprese ausiliaria che non parteciperà in proprio alla stessa gara;
7) L’originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’ausiliaria si impegna nei confronti dell’ausiliata a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto;
8) In caso di avvalimento tra aziende appartenenti al medesimo gruppo il contratto di cui sopra può essere sostituito da una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

In caso di mendaci dichiarazioni sono previste oltre che a sanzioni pecuniarie da 25.000 a 50.000 euro, l’escussione della polizza e la trasmissione gli atti all’autorità che può provvedere alla sospensione della SOA da 6 mesi a 3 anni.

Importante:

Per partecipare ad una gara ogni operatore deve possedere due ordini di requisiti:

Possono essere oggetto di avvalimento solo i secondi mentre i primi devono essere posseduti contemporaneamente da entrambe le parti.

la responsabilità in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto;
– per i lavori la possibilità di avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria “DIVIETO DI FRAZIONAMENTO” (salva diversa previsione del bando) questo a causa dell’importo dell’appalto (in relazione a questo divieto, si consideri l’intervento in materia del Presidente dell’AVCP del 24 Marzo 2014 che a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10 Ottobre 2013 Causa C94/12 fissa nuovi principi;
– il divieto, a pena d’esclusione, che della stessa impresa Ausiliaria si possa avvalere più di un concorrente nell’ambito della stessa gara fatto salvo il caso in cui, a causa della peculiarità delle prestazioni previste nel bando connesse al possesso di attrezzature possedute da un ristrettissimo numero di imprese, sia ammessa la possibilità che una singola impresa possa fare da ausiliaria per più di un concorrente nell’ambito della stessa gara;
– il divieto di AVVALIMENTO A CASCATA nel senso che l’avvalimento è applicabile al solo concorrente non anche all’ausiliaria: non è consentito di avvalersi di un soggetto che, a sua volta, si avvale dei requisiti di un altro soggetto.
– non è ammesso l’Avvalimento della sola qualificazione ISO disgiunta dall’avvalimento della SOA.
– non è ammesso Avvalimento riguardo l’iscrizione ad Albi Speciali quali Licenza Prefettizia, Nulla Osta di Sicurezza e Autorizzazione Preventiva.
– Non è ammissibile che l’aumento del quinto possa operarsi anche sulla parte di requisito SOA oggetto di avvalimento [es. gara che prevede imp. Complessivo di €. 280.000,00. L’impresa che, partecipando in proprio, possiede la classe I (fino a 258.000) può comunque validamente partecipare confidando proprio nella possibilità che la legge le consente di elevare di un 20% la propria classe, ma in riferimento alla stessa gara la medesima Azienda non può operare come Ausiliaria per altra impresa, in quanto insufficienti a coprire l’importo dell’appalto, non potendosi, in questo caso, applicare l’istituto dell’elevazione del quinto].
– L’Ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati e nei limiti previsti dall.art. 118. (…il soggetto affidatario di un contratto pubblico non può cederlo, ma deve eseguire in proprio le opere o i lavori i servizi e le forniture in esso comprese, è permesso il ricorso al subappalto per un ammontare non superiore al 30% del valore del contratto o della categoria prevalente…)

Per le richieste di avvalimento è necessario inviare una email a INFO@AZCONSULTINGSRL.INFOspecificando la categoria e la classifica richiesta ed allegando

  • il bando di gara;
  • il disciplinare di gara;
  • il certificato camerale dell’impresa richiedente;
  • l’Attestato SOA se in possesso.
AVVALIMENTO
PER CATEGORIE A QUALIFICAZIONE
OBBLIGATORIA NON OBBLIGATORIA
OG1 VIII OS1 V
OG2 V OS6 II
OG3 VIII OS7 non disponibile
OG4 VIII OS9 III
OG5 non disponibile OS15 non disponibile
OG6 VIII OS16 non disponibile
OG7 IV bis OS17 non disponibile
OG8 V OS19 II
OG9 IV bis OS22 IV bis
OG10 VIII OS23 II
OG12 V OS26 non disponibile
OG13 V OS27 non disponibile
OS3 III OS29 non disponibile
OS5 non disponibile OS31 non disponibile
OS8 III bis
OS10 IV
OS20-A non disponibile
OS20-B II
OS24 III
OS28 IV
OS33 non disponibile
OS34 I
OS35 I
COSTI PER IL SERVIZIO (impostazione procedure)

  • €    200,00 + I.V.A. per singolo avvalimento e/o ATI
  • €    180,00 cad. + I.V.A. per pacchetto da  3 avvalimenti
  • €    150,00 cad. + I.V.A. per pacchetto da  5 avvalimenti
  • € 1.300,00 + I.V.A  per pacchetto da 10 avvalimenti

Condizioni per erogazione del servizio:

  • La disdetta dell’avvalimento richiesto è possibile entro il termine di 7 giorni lavorativi dal termine utile per la presentazione della gara. In difetto la richiedente sarà tenuta comunque al pagamento del costo forfetario.
  • Verrà approntata e fornita tutta la documentazione ed in particolare le dichiarazioni (siglate dall’impresa ausiliaria o associanda) necessarie per la partecipazione alle gare e in particolare quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 nonché eventuali ulteriori dichiarazioni richieste dai bandi di gara.
  • I pacchetti acquistati hanno validità temporale di 12 mesi

COSTI PER AVVALIMENTO e/o ATI per categorie SIOS
(importo da corrispondere in caso di aggiudicazione)

  • 3,00% da 0 a 3.000.000,00
  • 2,50% da 3.000.000,00 a 10.000.000,00
  • 2,00% superiore a 10.000.000,00

Le royalty sopra indicate sono calcolate sull’importo del contratto ausiliato firmato ed il pagamento è suddiviso in tre rate

AGGRAVIO DI COSTI
ATTENZIONE: il Nuovo Codice degli Appalti 50/2016 (art. 89 comma 9) prevede che il RUP accerti in corso d’opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria.

NUOVO CONSORZIO
Al fine di superare tutte le problematiche apportate dal nuovo codice degli appalti, in relazione agli avvalimenti, è in corso di costituzione un nuovo Consorzio.
Sono aperte le iscrizioni. Contattare i nostri uffici.

CATEGORIE SUPER-SPECIALIZZATE (S.I.O.S) PER LE QUALI NON E’ AMMESSO L’AVVALIMENTO

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA IMPRESA
OG11 VI
OS2-A III
OS2-B non disponibile
OS4 II
OS11 II
OS12-A III
OS12-B III bis
OS13 non disponibile
OS14 non disponibile
OS18-A III BIS
OS18-B non disponibile
OS21 V
OS25 III
OS30 V
OS32 non disponibile
NUOVO CODICE DEGLI APPALTI (d.lgs. n. 50/2016)Categorie SUPERSPECIALIZZATE (sios)

  • Art. 89 comma 11 – Non è ammesso l’avvalimento qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E’ considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore delle opere superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni (18 LUGLIO 2016) dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è definito l’elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l’articolo 216, comma 15.
  • Art. 216 comma 15 – Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 89, comma 11, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 (S.I.O.S)

Categorie BENI CULTURALI

    • Art. 146 comma 3 – Per i contratti di cui al presente capo, considerata la specificità del settore ai sensi dell’articolo 36 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, non trova applicazione l’istituto dell’avvalimento, di cui all’articolo 89 del presente codice.

 NUOVE S.I.O.S. (passano da 13 a 15)
Pubblicato nella G.U. 04/01/2017, n. 3 il D.M. 10/11/2016, n. 248 in attuazione dell’art. 89, comma 11, del Codice dei contratti. Il decreto prevede l’aggiunta di due nuove categorie superspecialistiche:

  • OS12b – barriere paramassi
  • OS32 – strutture in legno